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Contra stipulatorem

Definizione

Un criterio di interpretazione dei contratti secondo cui, nel dubbio, le clausole inserite in moduli o formulari predisposti da una delle parti devono essere interpretate a favore dell'altra parte.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Sanzione non coperta ma rimborso spese legali assicurazione dovuto
Un Amministratore di una banca in liquidazione riceve una sanzione pecuniaria dalla Banca d'Italia. L'Amministratore si oppone alla sanzione e chiede all'Assicurazione il rimborso spese legali assicurazione, basandosi sulla polizza di responsabilità civile stipulata dall'istituto. L'Assicurazione rifiuta, sostenendo che le sanzioni punitive sono escluse dalla copertura. L'Amministratore ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese di difesa. La Corte d'Appello e infine la Corte di Cassazione danno ragione all'Amministratore. I giudici stabiliscono che l'esclusione della sanzione non comporta l'esclusione automatica delle spese legali per opporsi ad essa, specialmente se non espressamente previsto dal contratto. La Cassazione rigetta il ricorso dell'Assicurazione, confermando il suo obbligo di pagare.
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Polizza auto e alluvione: quando la clausola esclude
Una recente ordinanza della Cassazione affronta il caso di un'auto danneggiata da un allagamento a seguito di una tempesta. Nonostante la polizza auto coprisse le tempeste, una clausola specifica escludeva i sinistri avvenuti in occasione di alluvioni e inondazioni. La Corte ha dato ragione alla compagnia assicurativa, stabilendo che la clausola di esclusione definisce l'oggetto del contratto e non è vessatoria, distinguendo nettamente tra l'evento scatenante (sinistro) e il danno conseguente.
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Promessa di pagamento: quando un documento è vincolante?
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo a una promessa di pagamento. Una società, opponendosi a un decreto ingiuntivo, sosteneva che un documento firmato fosse una mera accettazione di cessione di credito e non una ricognizione di debito. La Corte d'Appello aveva qualificato l'atto come promessa di pagamento, invertendo l'onere della prova. La Cassazione ha confermato, rigettando il ricorso. Ha stabilito che l'interpretazione del giudice di merito era plausibile e non sindacabile in sede di legittimità, in quanto basata su una valutazione logica della volontà delle parti emergente dal testo e dal contesto, rendendo irrilevante l'applicazione di criteri interpretativi sussidiari come quello 'contra stipulatorem'.
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