Il gestore di un locale è stato condannato per il reato di raccolta abusiva di scommesse per aver svolto intermediazione senza concessione statale né licenza di pubblica sicurezza. L'esercente operava mediante un computer collegato a un operatore estero, consentendo le giocate tramite il proprio conto personale e incassando contanti. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici hanno chiarito che la disponibilità di un conto personale e l'incasso diretto integrano un'attività illegale organizzata, non una semplice navigazione internet. Il legame con un operatore straniero privo di concessione non esenta dalle autorizzazioni italiane. La pena resta confermata con l'obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità.
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