La Corte di Cassazione ha risolto un conflitto di competenza negativo tra il Tribunale per i minorenni e un Tribunale ordinario. La disputa riguardava l'individuazione del giudice dell'esecuzione competente a decidere su un'istanza di continuazione tra più sentenze di condanna. La Suprema Corte ha stabilito che, essendo il Tribunale per i minorenni un giudice ordinario specializzato e non un giudice speciale, si applica il criterio cronologico previsto dall'art. 665 c.p.p. Pertanto, la competenza spetta al giudice la cui sentenza è passata in giudicato per ultima, identificato nel caso di specie nel Tribunale ordinario.
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