Una società ha impugnato quattro avvisi di accertamento ICI per gli anni 2012 e 2013 relativi ad alcuni terreni edificabili. Il Comune aveva rettificato il valore delle aree applicando tariffe superiori a quelle dichiarate. La società lamentava l'omessa applicazione del precedente giudicato sul valore del terreno e chiedeva la riduzione delle sanzioni. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi sul valore del terreno, stabilendo che il valore di mercato varia nel tempo e non costituisce un elemento stabile. Ha invece accolto il ricorso sul calcolo delle sanzioni, stabilendo che in caso di omesso o insufficiente versamento ICI per più anni successivi sullo stesso immobile si applica il cumulo giuridico delle sanzioni sotto forma di continuazione attenuata. Di conseguenza, la sanzione finale viene ricalcolata applicando una sola sanzione base aumentata, anziché sommare le singole penalità.
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