Una coltivatrice diretta acquista un terreno agricolo montano, ottenendo un'agevolazione fiscale per l'accorpamento di fondi. L'Agenzia delle Entrate revoca il beneficio e richiede 36.750 euro di imposte, sostenendo che i terreni non sono contigui, essendo distanti 4 km in linea d'aria. La Corte di Cassazione è chiamata a valutare se per le agevolazioni terreni agricoli conti la contiguità fisica o quella 'funzionale', cioè la possibilità di una gestione unitaria ed efficiente. Con un'ordinanza interlocutoria, la Corte sospende la decisione per acquisire i documenti processuali e verificare la corretta procedura di appello. La questione di merito sulla distanza tra i fondi resta quindi aperta, ma si delinea un principio importante per il settore agricolo.
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