Un uomo viene condannato per furto di energia elettrica. La sua difesa ricorre in Cassazione lamentando la contestazione tardiva dell'aggravante di aver rubato un bene destinato a pubblico servizio. Secondo il ricorrente, questa mossa del Pubblico Ministero, avvenuta solo durante il processo, gli avrebbe impedito di scegliere riti processuali più vantaggiosi. La Corte di Cassazione, però, dichiara il ricorso inammissibile. I giudici stabiliscono che la contestazione tardiva dell'aggravante non ha causato una lesione concreta dei diritti di difesa, confermando così la condanna.
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