La Corte di Cassazione chiarisce che la curatela di un fallimento ha sempre il diritto di procedere alla contestazione del rendiconto di un commissario liquidatore in sede fallimentare, anche se in precedenza aveva avviato un'azione ordinaria per obbligare lo stesso commissario a depositare il conto. L'azione ordinaria serve solo a vincere l'inerzia del gestore, ma non preclude la successiva e separata valutazione di merito sul suo operato. La Corte ha quindi respinto il ricorso dei commissari, confermando che il loro operato, inclusi i pagamenti di crediti prededucibili, deve essere sottoposto al controllo del tribunale fallimentare se contestato dalla curatela.
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