Una società ha impugnato un avviso di accertamento IRES relativo al disconoscimento di costi per sponsorizzazioni sportive. Durante il giudizio di legittimità, la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della Legge di Bilancio 2023, provvedendo al pagamento degli importi dovuti. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità della procedura e l'assenza di dinieghi da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ha dichiarato l'estinzione del processo. La decisione conferma che l'adesione alla tregua fiscale comporta la chiusura della lite senza l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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