Il Ricorrente, condannato dal Tribunale alla sola pena dell'ammenda, ha presentato ricorso chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le sentenze di condanna alla sola ammenda sono infatti inappellabili e il ricorso, trasmesso alla Suprema Corte, è risultato del tutto generico. Inoltre, la richiesta di particolare tenuità del fatto non era stata formulata durante il giudizio di primo grado. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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