Un soggetto impugnava con ricorso per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che dichiarava l'esito negativo del suo affidamento in prova. La Suprema Corte, pur rilevando l'erroneità del mezzo di impugnazione scelto (essendo prevista la sola opposizione), ha deciso di non dichiarare inammissibile il ricorso. In applicazione del principio del favor impugnationis e della conservazione degli atti giuridici, ha qualificato l'atto come opposizione, trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per la decisione nel merito.
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