La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un istituto di credito che invocava la **prededuzione** per un debito derivante da un conto anticipi fatture aperto durante l'esecuzione di un concordato preventivo. Sebbene la giurisprudenza riconosca la prededucibilità ai crediti sorti in funzione della procedura anche dopo l'omologazione, nel caso di specie è stato accertato che il finanziamento non era previsto dal piano concordatario né era strumentale al raggiungimento degli obiettivi di risanamento. Pertanto, il credito è stato correttamente degradato a rango chirografario nel successivo fallimento.
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