Un cittadino aveva acquistato un terreno da un Comune con una clausola che prevedeva il rimborso di futuri maggiori oneri di esproprio. Quando il Comune, anni dopo, ha richiesto il pagamento del conguaglio espropriazione, il cittadino ha eccepito la prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il termine di prescrizione per la richiesta di rimborso del Comune non decorre dalla data in cui vengono stabiliti i criteri di indennizzo, ma dal momento in cui il Comune ha effettivamente pagato le somme ai proprietari originari, poiché solo allora il suo diritto di rivalsa diventa esigibile.
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