Un'utente ha contestato la richiesta di pagamento di oltre novecento euro inviata dal gestore idrico per conguagli relativi agli anni dal 2005 al 2011. Il Tribunale aveva dato ragione all'utente, ritenendo illegittimo il recupero retroattivo di costi non giustificati da imprevisti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del gestore, stabilendo che i conguagli idrici retroattivi sono legittimi, ma solo se calcolati secondo il metodo tariffario normalizzato in vigore all'epoca dei consumi (D.M. 1 agosto 1996) e non secondo le nuove regole tariffarie successive. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza, rinviando la causa al Tribunale per verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal gestore.
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