Un candidato a una selezione pubblica ha chiesto il risarcimento dei danni, sostenendo l'esistenza di un conflitto di interessi. Il dirigente che aveva redatto il bando di concorso aveva poi partecipato alla selezione, vincendola. La Corte di Cassazione ha respinto le sue ragioni. I giudici hanno stabilito che non si configura un **conflitto di interessi del dipendente pubblico** se il suo contributo alla stesura del bando è stato puramente tecnico e preliminare, senza alcun potere discrezionale. Inoltre, è stato decisivo il fatto che il dirigente si fosse poi astenuto da tutte le fasi successive e decisionali della procedura, garantendo così l'imparzialità della selezione. Il ricorso del candidato è stato dichiarato inammissibile.
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