Il Terzo Intestatario ha impugnato il decreto che confermava la confisca di prevenzione di alcuni immobili formalmente a lui intestati. Il ricorrente ha sostenuto di avere la capacità finanziaria per l'acquisto e ha contestato la pericolosità sociale del Soggetto Proposto, suo parente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il terzo formale intestatario non ha la legittimazione ad agire per contestare la pericolosità sociale o la sproporzione reddituale del proposto. Il terzo può soltanto dimostrare l'effettiva ed esclusiva titolarità reale del bene. Nel caso di specie, molti elementi convergevano verso l'interposizione fittizia: il Soggetto Proposto e la sua famiglia abitavano l'immobile, avevano gestito i lavori e conservavano i documenti di acquisto. Pertanto, la confisca di prevenzione è stata confermata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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