Un soggetto, condannato per corruzione tramite patteggiamento, ha impugnato la sentenza solo riguardo alla confisca del profitto del reato, sostenendo che non fosse stata provata l'effettiva realizzazione di un guadagno illecito. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile per la genericità del motivo. L'impugnazione, infatti, si limitava a enunciare il problema senza un confronto critico con le argomentazioni del giudice. Di conseguenza, la confisca è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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