Un venditore ha citato in giudizio l'acquirente per la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare, sostenendo di non aver ricevuto il pagamento. Il Tribunale ha respinto la domanda, evidenziando che la quietanza di pagamento inserita nell'atto notarile costituisce una confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria. Poiché il venditore non ha provato errore di fatto o violenza, unici motivi validi per invalidare la confessione, la sua azione è stata giudicata infondata e temeraria, con conseguente condanna al pagamento delle spese legali e di un'ulteriore somma a titolo di sanzione.
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