Un cliente si opponeva al pagamento del saldo per la fornitura di una piscina, lamentando dei vizi. La sua contestazione, però, era avvenuta tramite un fax inviato dal figlio architetto e non da lui personalmente. La Corte di Cassazione ha stabilito che una simile comunicazione non costituisce una valida denuncia vizi appalto, poiché deve provenire direttamente dal committente o da un suo rappresentante con un incarico formale. Anche il tentativo di far valere come ammissione dei vizi una frase contenuta in un atto difensivo dell'azienda è stato respinto. Di conseguenza, la denuncia è stata considerata tardiva e il cliente ha perso la causa, dovendo saldare il conto.
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