L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di liquidazione a una società veicolo, riqualificando una sequenza di operazioni (costituzione di società, conferimento di ramo aziendale e successiva cessione delle quote) come un'unica cessione indiretta d'azienda tassabile con imposta di registro proporzionale. I giudici di merito hanno annullato la pretesa fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che l'articolo 20 del Testo Unico dell'Imposta di Registro impone di tassare esclusivamente il singolo atto presentato per la registrazione in base ai suoi effetti giuridici intrinseci. L'Ufficio non può collegare atti separati per ricostruire un presunto risultato economico unitario. Di conseguenza, la riqualificazione in cessione indiretta d'azienda è illegittima e la società vince definitivamente la causa.
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