Un cittadino, accusato di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, era stato ammesso dal Tribunale di Salerno alla messa alla prova, con successiva sentenza di estinzione del reato. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione poiché il programma di prova non prevedeva alcun risarcimento del danno per le vittime, e l'imputato aveva lasciato in bianco la sezione relativa alle condotte riparative. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il risarcimento del danno è un requisito imprescindibile e non alternativo per l'accesso alla messa alla prova. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di proscioglimento, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per la ripresa del processo ordinario.
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