L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa su un contratto di permuta di cosa presente con cosa futura stipulato da un Notaio. Il contratto conteneva una clausola che sospendeva il trasferimento della proprietà fino al collaudo del rustico. L'ufficio riteneva che tale clausola fosse una condizione meramente potestativa, richiedendo l'imposta proporzionale immediata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che la clausola costituisce una condizione sospensiva potestativa semplice. La realizzazione dell'immobile non dipende dal mero arbitrio dell'acquirente, ma da serie valutazioni di convenienza economica e dal rilascio di autorizzazioni pubbliche. Di conseguenza, l'imposta proporzionale si applica solo al momento dell'avveramento dell'evento, confermando la correttezza della tassazione fissa iniziale applicata dal professionista.
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