Una lavoratrice ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro per ottenere il ricalcolo e il versamento contributi previdenziali a favore del Fondo di solidarietà di categoria gestito dall'ente previdenziale. I giudici di merito hanno accolto la domanda, condannando l'azienda a pagare le differenze contributive. Tuttavia, il processo si è svolto senza la presenza dell'ente previdenziale pubblico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che la presenza dell'ente costituisce un presupposto indispensabile e obbligatorio nella causa. Senza la partecipazione dell'ente previdenziale, la sentenza di condanna è del tutto inefficace e nulla. I Supremi Giudici hanno quindi annullato la decisione e rinviato la causa al primo grado per ricominciare l'intero iter.
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