La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, stabilendo che l'accordo sui motivi d'appello (ex art. 599-bis c.p.p.) comporta la rinuncia a sollevare ulteriori questioni nel successivo giudizio di legittimità. L'imputato, dopo aver concordato la pena in appello, non poteva più contestare la mancata assoluzione o la sussistenza di aggravanti, poiché tali punti erano stati implicitamente abbandonati con l'accordo. La Corte ha chiarito la differenza con il 'patteggiamento', sottolineando come l'accordo in appello limiti il giudizio ai soli punti non rinunciati.
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