La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di concordato preventivo, chiarendo i limiti della legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza di omologazione. Il caso riguardava un'Amministrazione Finanziaria che aveva impugnato l'omologa di un piano in continuità aziendale senza aver partecipato formalmente alla fase di opposizione davanti al Tribunale. La Suprema Corte ha confermato che, ai sensi dell'art. 51 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII), il diritto di reclamo spetta esclusivamente alle parti che hanno assunto una veste formale nel giudizio di primo grado. L'unica eccezione riguarda l'ipotesi in cui il creditore lamenti un vizio procedurale che gli abbia impedito materialmente di partecipare. Poiché l'ente era stato regolarmente citato ma era rimasto inerte, il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Continua »