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Concordato preventivo omologato

Definizione

Una procedura concorsuale approvata dal tribunale che permette a un'impresa in crisi di ristrutturare i propri debiti e continuare l'attività, pagando i creditori in percentuale o secondo un piano specifico, evitando così il fallimento.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Falcidia Concordataria e Fallimento: Credito Pieno o Ridotto?
Una società creditrice ha tentato di insinuare il proprio credito per intero nel fallimento di un'azienda debitrice. Quest'ultima, però, aveva in precedenza ottenuto l'approvazione di un concordato preventivo. La Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: se il fallimento viene dichiarato dopo la scadenza del termine per chiedere la risoluzione del concordato, la falcidia concordataria diventa definitiva. Di conseguenza, il creditore non può più pretendere l'intera somma, ma solo la quota ridotta stabilita nel piano di concordato. Il ricorso della società creditrice è stato quindi respinto, consolidando l'effetto di riduzione del debito.
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Fallimento dopo concordato: sì senza risoluzione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15851/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di diritto fallimentare. Ha chiarito che è possibile dichiarare il fallimento di un'impresa, precedentemente ammessa a concordato preventivo omologato, che non adempia agli obblighi concordatari. Tale dichiarazione non richiede la preventiva risoluzione del concordato stesso. L'inadempimento del piano concordatario manifesta la persistenza dello stato di insolvenza e legittima una nuova istanza di fallimento. Questa decisione ribalta la precedente interpretazione di una corte d'appello, sottolineando che la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento dopo concordato sono due rimedi distinti e non consequenziali.
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Fallimento omisso medio: quando è possibile?
Una società, dopo l'approvazione di un concordato preventivo, è stata dichiarata fallita per l'incapacità di far fronte a nuovi debiti e per un conclamato stato di insolvenza. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dell'impresa e chiarendo le condizioni per il cosiddetto 'fallimento omisso medio'. La Corte ha stabilito che, di fronte a un'insolvenza manifesta successiva all'omologa, è possibile procedere alla dichiarazione di fallimento senza dover prima risolvere formalmente l'accordo di concordato, specialmente quando l'inadempimento rende oggettivamente impossibile l'attuazione del piano.
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