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Concordato preventivo in continuità

Definizione

Una procedura che permette a un'azienda in crisi di continuare a operare mentre ristruttura i suoi debiti, presentando un piano ai creditori che deve essere approvato dal tribunale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Valore di liquidazione nel concordato: stop ai finti plusvalori
Un'Azienda in crisi propone un concordato preventivo in continuità indiretta basato sull'offerta d'acquisto della propria attività. Nel determinare il valore di liquidazione nel concordato, l'Azienda indica tuttavia una stima dei singoli beni molto più bassa, qualificando la differenza rispetto all'offerta reale come un plusvalore liberamente distribuibile ai creditori. Il Tribunale e la Corte d'Appello dichiarano la proposta inammissibile. L'Azienda ricorre in Cassazione. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso ma stabilisce un fondamentale principio di diritto: il valore di liquidazione nel concordato deve includere la reale offerta d'acquisto dell'azienda in esercizio. Non è lecito sottostimare i beni simulando una vendita atomistica al solo scopo di distribuire arbitrariamente le risorse. L'Azienda perde il ricorso.
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Concordato preventivo in continuità: stop ai piani irrealizzabili
Una cooperativa agricola ha richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità per ristrutturare i propri debiti. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta a causa di gravi lacune nel piano economico, alterazioni dei privilegi dei creditori e incertezze sulla vendita degli immobili. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, dichiarando il fallimento della società. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei soci e dei partner commerciali, confermando che il giudice ha il potere di controllare direttamente la fattibilità economica del piano quando questo appare palesemente irrealizzabile. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
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Contratto modificato per salvare l’azienda? No alla conferma con risarcimento
Un'azienda in concordato preventivo ha modificato unilateralmente le condizioni di un contratto di leasing per un albergo. Le società concedenti si sono opposte, vincendo il reclamo. Tuttavia, la Corte d'Appello ha comunque salvato il concordato tramite la 'conferma dell'omologazione con risarcimento', un meccanismo speciale. La Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale: tale rimedio si applica solo per compensare 'perdite monetarie' (cioè un trattamento economico sfavorevole), ma non può sanare un'illegittimità grave come la violazione della libertà contrattuale. Di conseguenza, il piano basato su un contratto imposto illegalmente non può essere confermato. La vittoria va alle società creditrici.
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Crediti prededucibili: no dopo l’omologa del concordato
Una società fornitrice ha richiesto l'ammissione in prededuzione di un credito per merci vendute a un'altra impresa dopo l'omologazione del suo concordato preventivo in continuità. A seguito del fallimento di quest'ultima, sia il Tribunale che la Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta. La Suprema Corte ha chiarito che i crediti prededucibili sono solo quelli sorti durante la procedura concorsuale, che si conclude con il decreto di omologazione. I crediti successivi, sorti nella fase esecutiva, non sono considerati 'funzionali' alla procedura stessa e vengono quindi ammessi solo come chirografari.
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