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Concordato fallimentare con assuntore

Definizione

Una procedura concorsuale in cui un terzo soggetto (l'assuntore) acquisisce i beni del soggetto fallito, assumendosi l'onere di soddisfare i creditori secondo quanto stabilito nel piano di concordato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Concordato fallimentare con assuntore: niente beni se non paghi
Una società conduttrice, debitrice per canoni di locazione verso una procedura fallimentare, propone un concordato fallimentare con assuntore per rilevare la medesima procedura. Il piano viene omologato, ma la società non adempie agli impegni economici assunti. Il curatore richiede quindi il fallimento della società per il mancato pagamento dei canoni. La debitrice sostiene che l'omologazione le abbia trasferito subito tutti i crediti, azzerando il debito per confusione o compensazione. La Corte di Cassazione respinge la tesi: l'effetto traslativo dei beni all'assuntore può essere legittimamente posticipato al totale adempimento dei pagamenti concordatari. Non avendo pagato, la società non ha acquisito alcun credito e resta debitrice, confermando la piena legittimazione del fallimento ad agire.
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Concordato con assuntore: base imponibile e imposte
Una società ha contestato un avviso di liquidazione per l'imposta di registro su un concordato fallimentare in cui agiva come terzo assuntore. L'imposta era stata calcolata sull'ammontare dei debiti assunti. La Corte di Cassazione, consolidando il proprio orientamento sul concordato con assuntore, ha stabilito che l'imposta è sì proporzionale, ma la base imponibile è costituita esclusivamente dal valore dei beni e dei diritti trasferiti all'assuntore, escludendo dal calcolo il valore delle passività accollate.
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Imposta registro concordato: 0,5% per cessione crediti
Una società ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro al 3% su un concordato fallimentare con assuntore. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che se l'attivo trasferito consiste in crediti, l'aliquota corretta non è quella fissa del 3%, ma quella dello 0,5% prevista per la cessione dei crediti. La sentenza chiarisce un importante principio sull'imposta registro concordato, differenziando la tassazione in base alla natura dei beni ceduti.
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Tassazione concordato fallimentare: la base imponibile
Una società, agendo come assuntore in un concordato fallimentare, ha impugnato un avviso di liquidazione che includeva i debiti accollati nella base imponibile per le imposte di registro, ipotecarie e catastali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto principale, stabilendo che la corretta tassazione del concordato fallimentare prevede che la base imponibile sia costituita unicamente dal valore dei beni e dei diritti trasferiti, con espressa esclusione dei debiti presi in carico dall'assuntore. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio per la rideterminazione dell'imposta.
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