Un Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione contro una condanna per evasione e reati di droga, contestando la motivazione sulla sussistenza del reato di evasione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza d'appello era infatti frutto di un 'concordato con rinuncia ai motivi di appello' (Art. 599 bis c.p.p.). Con questo accordo, le parti rinunciano a contestare la sentenza, eccetto che sulla pena. Il ricorso del Lavoratore, che riguardava la sussistenza del reato e non la pena, non poteva quindi essere esaminato. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
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