Una società energetica ha impugnato il diniego di adeguamento della durata di una concessione idroelettrica, sostenendo che la rimodulazione degli incentivi prevista dal D.L. 145/2013 implicasse una proroga automatica del titolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la società ha ottenuto gli incentivi originali rinunciando all'opzione di proroga. Le Sezioni Unite hanno comunque ribadito che le concessioni idroelettriche non possono essere prorogate automaticamente, per non violare i principi di concorrenza e le normative europee che impongono procedure di gara trasparenti.
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