Un residente ha citato in giudizio un condominio per rimuovere una sbarra su un viale, sostenendo l'esistenza di una comunione viale privato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare la comunione. In assenza di prove derivanti da regolamenti, ripartizione delle spese o altri elementi, la Corte ha stabilito che il viale era composto da due proprietà private distinte, legittimando così l'apposizione della sbarra sulla porzione di proprietà esclusiva.
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