Due comproprietari acquistano un appartamento e chiedono la loro quota sui canoni di locazione derivanti dall'installazione di una antenna su terrazza comune, concessa in affitto a una compagnia telefonica dalla vicina. La vicina contesta la richiesta: un vecchio atto divisorio del 1968 prevedeva che la comunione sul lastrico solare sarebbe cessata in caso di realizzazione di nuove fabbriche o strutture, attribuendo a lei la proprietà esclusiva dell'area. La Corte d'Appello accorda i guadagni ai coniugi escludendo l'antenna dal concetto di costruzione. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. I giudici supremi affermano che i ripetitori telefonici costituiscono vere e proprie costruzioni edili. Di conseguenza, l'installazione determina l'applicazione della clausola divisoria e assegna la proprietà esclusiva alla vicina, la quale vince il ricorso.
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