Una società di gestione dei diritti ha fatto causa a una struttura alberghiera, accusandola di trasmettere programmi televisivi nelle camere degli ospiti senza autorizzazione. Secondo la società, questa attività costituiva un'illecita comunicazione al pubblico di opere protette. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società di gestione. I giudici hanno chiarito che la trasmissione di programmi TV nelle camere d'albergo non viola i diritti connessi delle emittenti, poiché la camera non è un luogo accessibile al pubblico dietro pagamento di un biglietto d'ingresso. Per invocare la tutela del diritto d'autore classico, la società avrebbe dovuto dimostrare che le emittenti erano le effettive proprietarie delle opere trasmesse, prova che non è stata fornita. L'albergo ha quindi vinto la causa.
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