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Comunanza di clientela

Definizione

Il presupposto della concorrenza, che non si basa sull'identità dei singoli acquirenti, ma sul fatto che più imprese si rivolgono allo stesso insieme di consumatori con bisogni simili.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Concorrenza sleale: etichette rimosse ma il danno va provato
Una società di assistenza copriva le etichette originali dei macchinari di un noto produttore con proprie sigle, svolgendo manutenzioni non autorizzate. Il produttore ha avviato una causa per concorrenza sleale. La Corte d'Appello ha condannato la società al risarcimento dei danni all'immagine. La Cassazione ha confermato l'esistenza della concorrenza sleale per la comunanza di clientela, ma ha accolto il ricorso sul risarcimento. I giudici hanno stabilito che il danno all'immagine commerciale non è automatico (in re ipsa), ma deve essere concretamente allegato e dimostrato dal danneggiato. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare i danni.
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Video rubati per fare cassa: condanna per concorrenza sleale
Un noto Gruppo Editoriale ha pubblicato sul proprio sito web, senza autorizzazione, 125 spezzoni di programmi televisivi prodotti da un'Emittente Televisiva concorrente, lucrando sui ricavi pubblicitari per cinque anni. L'Emittente Televisiva ha promosso un'azione legale ottenendo la condanna dell'editore per violazione dei diritti d'autore e concorrenza sleale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Gruppo Editoriale, confermando la sussistenza della concorrenza sleale. I giudici hanno chiarito che l'uso non autorizzato di video altrui per scopi commerciali configura un illecito concorrenziale basato sulla comunanza di clientela nel mercato pubblicitario. Di conseguenza, l'Editore è stato condannato a risarcire i danni e a rispettare l'ordine di inibitoria per il futuro, oltre al pagamento delle spese legali.
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Concorrenza sleale online: negozio fisico e e-commerce
Una società operante nella vendita di elettronica tramite negozi fisici ha citato in giudizio altre aziende dello stesso consorzio per concorrenza sleale, accusandole di usare informazioni promozionali riservate per vendere gli stessi prodotti online a prezzi inferiori. La Corte di Appello aveva respinto la domanda, negando un rapporto di concorrenza tra canali di vendita fisici e digitali. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, affermando un principio fondamentale sulla concorrenza sleale online: la competizione sussiste quando si mira a soddisfare lo stesso bisogno dei consumatori, indipendentemente dal canale di vendita utilizzato. Pertanto, un negozio fisico e un e-commerce sono concorrenti diretti.
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