Una società utilizzatrice ha citato in giudizio una società di leasing davanti al Tribunale di Sassari per contestare la risoluzione di un contratto. La società di leasing si è costituita in ritardo, eccependo l'incompetenza del tribunale in favore del Foro di Milano, indicato nel contratto come esclusivo. Il Tribunale di Sassari si è dichiarato incompetente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società utilizzatrice, stabilendo che la competenza territoriale esclusiva stabilita dalle parti non è una competenza inderogabile per legge. Di conseguenza, il giudice non poteva rilevarla d'ufficio e l'eccezione della società di leasing, essendo stata presentata in ritardo, era ormai inammissibile. La causa deve quindi proseguire a Sassari.
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