Un'impresa edile si è opposta al pagamento delle prestazioni di un geometra, sostenendo che l'incarico fosse nullo poiché riguardava opere in cemento armato, riservate a ingegneri e architetti. La Corte di Cassazione ha invece confermato il diritto del professionista a ricevere il compenso per le sole attività svolte che rientravano effettivamente nella competenza professionale del geometra, come la progettazione di base e la direzione dei lavori non strutturali. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'impresa, stabilendo che l'eventuale sconfinamento in compiti riservati ad altre figure non annulla l'intero contratto, ma esclude solo il pagamento delle attività non consentite.
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