La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato. Il beneficio era stato revocato a una cittadina a seguito di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate che avevano evidenziato il superamento dei limiti reddituali. La ricorrente aveva impugnato l'ordinanza seguendo le regole della procedura civile anziché quelle penali, depositando il ricorso fuori termine e presso un ufficio non competente. La sentenza chiarisce che, anche se la revoca riguarda profili reddituali, se inserita in un contesto penale, deve seguire rigorosamente le forme e i termini del codice di procedura penale.
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