La Corte di Cassazione ha annullato un decreto con cui il solo Presidente del Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo di un detenuto contro il diniego della liberazione anticipata. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: la decisione sull'ammissibilità di tali reclami spetta all'intero organo giudicante. La violazione della competenza collegiale del Tribunale di Sorveglianza costituisce una nullità assoluta, poiché riguarda la corretta costituzione del giudice. Di conseguenza, l'atto emesso dal solo Presidente è invalido e il caso deve essere riesaminato dal Tribunale nella sua corretta composizione.
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