Un architetto chiedeva il pagamento delle prestazioni per la progettazione di unità immobiliari. La committente rifiutava il saldo, sostenendo di aver commissionato solo bozze preliminari già retribuite. I giudici di merito accertavano l'effettivo svolgimento di una parte della progettazione definitiva tramite lo scambio di email e file tecnici. I giudici liquidavano quindi il compenso professionale architetto applicando i parametri ministeriali. La committente impugnava la decisione in Cassazione contestando la valutazione delle prove. La Suprema Corte ha respinto il ricorso per inammissibilità. Il giudice di merito valuta liberamente le prove e la Cassazione non può riesaminare i fatti.
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