Il tribunale ha liquidato il saldo finale per l'attività svolta da un professionista dimessosi anticipatamente dal ruolo di liquidatore. La società in concordato ha contestato il provvedimento, sostenendo che la determinazione finale presuppone la chiusura della procedura e la ripartizione con i nuovi incaricati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che la richiesta a saldo formulata prima della conclusione dell'intera procedura è improponibile. Il compenso liquidatore giudiziale ha infatti natura unitaria e deve essere calcolato proporzionalmente tra tutti i professionisti subentrati, solo dopo l'approvazione del rendiconto definitivo. Il professionista uscente deve rifondere le spese legali.
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