Un professionista nominato dal Tribunale richiede il pagamento per l'attività svolta, ma i residenti si oppongono, sostenendo che il compenso dell'amministratore di condominio fosse già stato fissato implicitamente dal bilancio preventivo. La Corte d'Appello dà torto al professionista, interpretando il suo silenzio come accettazione della cifra indicata a bilancio. La Cassazione ribalta la decisione. L'approvazione del preventivo di spesa non equivale a una proposta contrattuale e il mero silenzio non significa accettazione. In assenza di un accordo esplicito, il compenso dell'amministratore di condominio nominato dal giudice deve essere stabilito secondo le tariffe professionali, gli usi o dal giudice stesso. La sentenza viene annullata con rinvio.
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