Una società sportiva dilettantistica ha contestato una richiesta di contributi da parte dell'INPS per i suoi istruttori, sostenendo che i loro guadagni fossero "redditi diversi" e quindi esenti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che quando i compensi sportivi dilettantistici derivano da un'attività svolta in modo professionale, abituale e continuativo, sono soggetti a contribuzione previdenziale. La professionalità è stata accertata sulla base della durata del rapporto, delle qualifiche degli istruttori e della non simbolicità dei compensi.
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