Un'azienda agricola citava in giudizio una società venditrice per vizi della merce. La domanda veniva rigettata sia per difetto di legittimazione attiva che per prescrizione. Nonostante il rigetto, i giudici di merito disponevano una parziale compensazione delle spese legali. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il rigetto basato su una duplice motivazione, sia procedurale che di merito (prescrizione), configura una soccombenza piena dell'attore. Pertanto, la compensazione spese legali è illegittima e si deve applicare il principio generale per cui le spese seguono la soccombenza.
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