L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una Società Capogruppo l'indebita compensazione IVA infragruppo per oltre cinquantamila euro, trasferiti da una controllata senza la presentazione di una garanzia fideiussoria. La controllata era nata da poco tramite conferimento di un ramo d'azienda della stessa capogruppo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che il confronto preventivo tra le parti è valido anche se avviato informalmente al telefono, purché effettivo. Inoltre, per beneficiare dell'esonero dalla garanzia come contribuente virtuoso, il requisito dei cinque anni di attività deve riferirsi strettamente al soggetto giuridico che effettua la compensazione e non all'attività economica in sé. Di conseguenza, il subentro in un ramo d'azienda non consente di cumulare gli anni di attività del precedente proprietario.
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