Una società S.r.l. impugna un decreto del Tribunale. Tuttavia, prima della decisione, presenta una rinuncia al ricorso, che viene accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione, di conseguenza, dichiara l'estinzione del processo. Viene chiarito che, in caso di rinuncia accettata, non si applica il raddoppio del contributo unificato e le spese legali vengono compensate come concordato tra le parti.
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