La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un lavoratore del settore pubblico trasferito da un ente locale allo Stato. Il lavoratore sosteneva di aver subito un peggioramento retributivo a causa della perdita di alcune indennità accessorie. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: la valutazione del peggioramento retributivo deve basarsi su una 'comparazione globale' tra i due stipendi, non sulle singole voci. Voci non fisse e non continuative, come premi di produttività o indennità di rischio, non possono essere considerate in questo confronto. Poiché il lavoratore non ha dimostrato una diminuzione 'certa' del suo compenso complessivo, il suo ricorso è stato respinto. La tutela del lavoratore impedisce una riduzione dello stipendio globale, non la perdita di specifici emolumenti variabili.
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