Un professionista legale ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle spettanze maturate durante tre diversi gradi di giudizio. Il tribunale di merito aveva inizialmente accolto solo parzialmente la domanda, ritenendo che la prescrizione compensi avvocato iniziasse a decorrere autonomamente dalla conclusione di ogni singola fase processuale. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale interpretazione, stabilendo che il termine di prescrizione, sia esso ordinario o presuntivo, decorre esclusivamente dal momento dell'esaurimento dell'intero affare o dalla cessazione del rapporto professionale, garantendo così una tutela unitaria al credito del legale.
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