L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società l'applicazione di un'agevolazione sulle accise per l'energia elettrica a causa della mancata trasmissione mensile dei dati di consumo. La CTR ha confermato l'agevolazione richiamando acriticamente un proprio precedente, senza illustrarne le ragioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, rilevando il vizio di motivazione apparente. La Suprema Corte ha chiarito che il rinvio generico a un precedente di merito, privo dell'esposizione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice, rende la decisione del tutto incomprensibile e costituisce una violazione del minimo costituzionale della motivazione. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
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