Un professionista ha impugnato il recesso unilaterale esercitato da una società committente da un contratto d'opera intellettuale a tempo indeterminato. Il professionista sosteneva che il recesso violasse il codice etico aziendale e chiedeva un risarcimento danni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del recesso unilaterale. I giudici hanno chiarito che nei contratti d'opera intellettuale il recesso è libero e basato sulla natura fiduciaria del rapporto, ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile. Inoltre, il codice etico aziendale, volto a regolare i comportamenti interni, non attribuisce autonomi diritti azionabili ai collaboratori esterni, salvo diverso accordo. Il professionista perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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