Il comandante di un peschereccio viene condannato per aver violato le norme di sicurezza, imbarcando sei persone con solo cinque salvagenti e navigando in un'area marittima non autorizzata. L'imputato aveva richiesto l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo la scarsa gravità della condotta. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la mancanza anche di un solo dispositivo di sicurezza crea un pericolo concreto per l'incolumità delle persone. Tale pericolosità impedisce di qualificare il reato come di lieve entità. La condanna è stata quindi confermata, escludendo l'applicabilità della particolare tenuità del fatto in contesti di rischio per la sicurezza.
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