Un dirigente sindacale ha inviato una comunicazione all'indirizzo istituzionale personale di un dirigente scolastico regionale, segnalando presunte irregolarità relative ai titoli di studio e alla presenza a scuola di un operatore. Il soggetto menzionato ha sporto querela, ma il Tribunale ha assolto l'imputato. La persona offesa ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo email poiché il testo era noto ai colleghi del sindacato e accessibile al personale dell'ufficio scolastico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile. I giudici hanno chiarito che i membri del sindacato erano coautori del testo e non terzi destinatari, escludendo inoltre la prevedibilità che terzi accedessero alla casella di posta protetta da credenziali personali.
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